A spasso in città con Fido - Cosa dice la legge

La normativa sulla conduzione del cane nell’ambiente urbano è molto variegata perché in assenza di una legge nazionale sul punto, ciascun Comune (Regolamenti comunali - Tutela degli animali, Igiene urbana veterinaria, Polizia urbana) o, al più, Regione (Legge regionale) può discrezionalmente decidere come meglio crede. Altresì, hanno validità generale la Legge quadro su animali di affezione e prevenzione al randagismo (L.281/1991) e il Regolamento nazionale di Polizia veterinaria.


L’ORDINANZA del MINISTERO della SALUTE - “Tutela incolumità pubblica da aggressione cani”, prorogata sino a settembre 2016, mantiene vigenti norme condivise dalle amministrazioni locali/regionali, art. 1, lett. a), b) e d). Posta l’adozione d'ogni cautela affinché Fido non procuri disturbo, spavento o danno ad altri, il suo proprietario/detentore è tenuto a rispettare le seguenti misure:


- utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1.50 m. durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (sono evidentemente escluse le aree canine predisposte ad hoc dal Comune);


- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti (la previsione si presume rivolta a cani di taglia grande e/o di indole potenzialmente pericolosa);


- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Vale ricordare che è fatto OBBLIGO a CHIUNQUE conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (art. 4).


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E’ opportuno chiarire la differenza tra:


- Luoghi pubblici: appartengono al demanio dello Stato e sono accessibili a tutti, si pensi alla pubblica via o alle piazze. I cani possono esservi condotti al guinzaglio (se del caso, anche con museruola).


- Luoghi aperti al pubblico: sono di proprietà privata ma aperti al pubblico (e ai loro animali) secondo le modalità stabilite dal proprietario o dal gestore. A norma di legge, la facoltà di non ammettere animali all’interno del proprio esercizio pubblico dev’essere preceduta da un’apposita comunicazione all’ufficio competente del Comune.


In base al Regolamento europeo (CE 852/2004) recepito nel nostro Paese, costituisce divieto generale “l’accesso degli animali ai luoghi ove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti” (es. cucine, confezionamenti, generi alimentari, …)


Quanto alle sale e ai luoghi dove si servono cibi (bar, ristoranti, autogrill, self-service, …) il divieto è a discrezione dell’esercente, salvo specifica ordinanza/regolamento comunale. Il divieto, però, deve essere espresso mediante affissione del relativo cartello visibile altrimenti, negando l'ingresso all'animale, l'esercente sarebbe in torto (rischia una sanzione pecuniaria).


La disciplina è derogata in due casi: cani appartenenti alle Forze dell’ordine e cani guida per ciechi. Chi ostacola l'accesso dei cani guida per ciechi negli esercizi pubblici (inclusi mezzi di trasporto pubblico), viola la legge e rischia una multa da 500 a 2.500 euro (L. 37/1974).


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Posta la libertà dell'esercente di gestire l'accesso al locale nelle modalità suindicate (comunicazione all'ufficio comunale competente e affissione del cartello), è piuttosto "antipatico" per un padrone ed il suo cane incorrere in questo tipo di limitazioni.


Nel pieno rispetto altrui, della sicurezza e del vivere civile sarebbe auspicabile diventassero un'eccezione, magari sostituiti da ...


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  Fonti - FEDER F.I.D.A. Federazione Italiana Diritti Animali

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Autore: Vetclick (6) Categoria: Legislazione Animale: Cane

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